[1]I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'art. 12, escluso quello di maggior generale ispettore, potranno essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandire entro il limite di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai quali potranno partecipare:

  • a)i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
  • b)gli ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono.

[2]Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, purche' abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.

[3]Gli aspiranti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di buono con tre o di distinto e dovranno ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art13 · fonte del testo