[1]Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.

[2]A parita' di merito, precederanno quelli che siano gia' in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art17 · fonte del testo