I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.
Testo vigente dal 17 febbraio 1942
