I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art18 · fonte del testo