[1]I rimanenti posti di cui al 1° comma dell'art. 7 verranno conferiti:

  • a)per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana;
  • b)per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

[2]Il limite di eta' per partecipare a tali concorsi e' di anni 28.

[3]I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

[4]I posti che non potessero essere conferiti a norma del comma a) saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) del presente articolo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art8 · fonte del testo