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[1]Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguita nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della Polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.
[2]Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneita' da effettuarsi in base al programma e con le modalita' che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi.
[3]Le promozioni a capitano e tenente vengono conferito per anzianita' e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente.
[4]Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'art. 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 24 maggio 1943
