L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe la luogo ad anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. Allo avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianita' di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra piu' grave. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, tolto: classifica aggiunto: qualifica non inferiore a tolto: buono con tre aggiunto: "nella media" e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art96 · fonte del testo