Istituzione del ruolo dei collocatori

Art. 10 — Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente

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L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 e' disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza e' valutato per intero ai fini della progressione di carriera. Ai fini dell'anzianita' richiesta per la promozione a primo collocatore e' valutato per intero il servizio prestato a contratto e per meta' il servizio prestato in qualita' di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 dei decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586. Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 puo' chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1961 al 4 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1336~art10 · fonte del testo