Art. 16 — Finanziamento
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Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1. La misura di tale concorso e' stabilita per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio finanziario fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare. Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalita', i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562. In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potra', per ciascun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1961 al 1 gennaio 1975
