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[1]L'aliquota di capitani che il Ministero dell'interno puo' assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato con legge 22 aprile 1958, n. 342, e' ridotta a 20 unita'.
[2]TABELLA
[3]ORGANICO UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA
[4]Colonnelli.................................. N. 1 Tenenti colonnelli.......................... N. 5 Maggiori.................................... N. 14 Capitani.................................... N. 25 Tenenti..................................... N. 35 --- N. 80
Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
