Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il servizio di ufficiale in servizio temporaneo di polizia prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al conseguimento della nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali medici di polizia e' riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza. Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-26;885~art9 · fonte del testo