Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'anzianita' di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente e' valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal primo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288. I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera a) e gli ufficiali medici gia' in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera b) del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dopo 6 mesi di permanenza nel grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-26;885~art8 · fonte del testo