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[1]Gli ufficiali medici di polizia conseguono il grado di maggiore unicamente a scelta. Ad essi non e' applicabile il terzo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Per l'avanzamento al grado di colonnello medico di polizia, sono sottoposti a valutazione tutti i tenenti colonnelli medici che abbiano i requisiti richiesti per l'avanzamento. La Commissione di avanzamento per gli ufficiali medici di polizia e' composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado piu' elevato o in possesso di maggiore anzianita' di grado.

[2]DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-26;885~art6 · fonte del testo