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L'anzianita' di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente e' valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal primo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288. I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera a) e gli ufficiali medici gia' in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera b) del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dopo 6 mesi di permanenza nel grado.
Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
