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Il servizio di ufficiale in servizio temporaneo di polizia prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al conseguimento della nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali medici di polizia e' riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza. Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
