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I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonche' quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi. Essi dirigono: a) la scuola materna; b) la scuola elementare. Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.

Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-29;1396~art2 · fonte del testo