Art. 8
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I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali elementari, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purche' abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi. Ai direttori medesimi puo' essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purche' ne abbiano titolo. In questo caso sara' loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
