Art. 18 — Volontariato
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Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- a)la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
- b)la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
- c)i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Testo in vigore dal 17 marzo 1992 al 27 luglio 1996
