Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 14 — Unità sanitarie locali

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L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria locale e' delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu' ristretti. Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale provvede in particolare:

  • a)all'educazione sanitaria;
  • b)all'igiene dell'ambiente;
  • c)alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
  • d)alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
  • e)all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
  • f)all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  • g)alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive;
  • h)all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
  • i)all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
  • l)all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
  • m)alla riabilitazione;
  • n)all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
  • o)all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
  • p)alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario;
  • q)agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 4 agosto 1993

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art14 · fonte su Normattiva