Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 36 — Termalismo terapeutico

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonche' presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera t), e convenzionate ai sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3. La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresi' la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1991, N. 412)) Le aziende termali gia' facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate. La destinazione agli enti locali delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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