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Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 9, terzo comma, dell'articolo 10 o dell'articolo 11, penultimo comma, sono reintegrati nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianita' nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare. Gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni del precedente articolo 11, primo e secondo comma, al termine del periodo triennale di servizio militare quali sergenti infermieri, possono essere reintegrati, a giudizio del Ministro per la difesa, nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianita' nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare e l'indicato periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
