Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 18 — Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi

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Gli impiegati di cui alle annesse tabelle IV, XII e XIII, nonche' gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria. Gli impiegati di cui all'annessa tabella XIV, nei limiti di cui al precedente comma, sono agenti di polizia giudiziaria. Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere destinati anche a prestare servizio presso gli istituti indicati nell'articolo 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 1 maggio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art18 · fonte su Normattiva