Art. 18 — Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi
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Gli impiegati di cui alle annesse tabelle IV, XII e XIII, nonche' gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria. Gli impiegati di cui all'annessa tabella XIV, nei limiti di cui al precedente comma, sono agenti di polizia giudiziaria. Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere destinati anche a prestare servizio presso gli istituti indicati nell'articolo 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2005, n. 71
8Il D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2005, n. 71 ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quater) che "A modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria".
Testo in vigore dal 1 maggio 2005 al 22 dicembre 2008
