Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e a scelta sono ridotti a meta', per tutte le carriere. Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione primo segretario contabile, primo archivista e qualifiche equiparate, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esami di idoneta', sono ridotti di due anni. Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e foreste, in precedenti promozioni.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art26 · fonte del testo