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In sede da prima attuazione delle presente legge, i posti disponibili nella qualifica di vice-assistente, iniziale dei ruolo di cui all'annessa tabella VII, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale che, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dal secondo comma del precedente articolo 14, eccettuato il limite massimo di eta' che e' portato a 40 anni fatte salve le elevazioni consentite dalle leggi vigenti in materia, fruisca, da almeno un biennio, presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine che abbia conseguito per concorso. Le modalita' del concorso di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale e' bandito il concorso medesimo.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art39 · fonte del testo