Art. 23 — Attribuzioni del Consiglio nazionale
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Il Consiglio nazionale:
- a)vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;
- b)determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del precedente articolo 14;
- c)determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera i) del predetto articolo 14, nonche' la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
- d)decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;
- e)coordina e promuove le attivita' dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attivita' di consulenza del lavoro;
- f)studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti
- g)designa i riappresentanti dei consulenti del lavoro presso Commissioni ed Organizzazioni di carattere nazionale. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
