Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 26 — Commissioni per la prima formazione dell'albo

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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna Provincia, il capo dell'Ispettorato del lavoro competente nominera' una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualita' di presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attivita' di consulenza nella Provincia, sentite le associazioni sindacali di categoria. La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo Svolgimento delle lezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni. Il Consiglio provinciale dovra' essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione suddetta. Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali di categoria, nominera' una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualita' di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attivita' di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attivita' delle Commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio. Il Consiglio nazionale dovra' essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione suddetta.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art26 · fonte del testo