Art. 9 — Condizioni per l'iscrizione nell'albo
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 54 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e' condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente autorita' e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a) della tabella allegata A al testo unico del 1 marzo 1961, n. 121.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art9 · fonte del testo