Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 9 — Condizioni per l'iscrizione nell'albo

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L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e' condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente autorita' e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a) della tabella allegata A al testo unico del 1 marzo 1961, n. 121.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art9 · fonte del testo