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Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art11 · fonte su Normattiva