Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 11 — Deliberazioni dei comitati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
