Le riunioni dell'adunanza generale delle sezioni del Consiglio non hanno carattere pubblico. Per la validita' delle anzidette riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri, compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede. I membri straordinari di cui al penultimo comma dell'articolo 4 non hanno diritto al voto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art8 · fonte su Normattiva