Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 20 — Cancellazione dall'albo
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L'impresa e' cancellata dall'albo:
- 1)quando la cancellazione sia da essa richiesta;
- 2)quando la sua attivita' sia di fatto cessata;
- 3)quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa;
- 4)quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata;
- 5)quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;
- 6)quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 31 dicembre 2000
