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L'impresa e' cancellata dall'albo:

  • 1)quando la cancellazione sia da essa richiesta;
  • 2)quando la sua attivita' sia di fatto cessata;
  • 3)quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa;
  • 4)quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata;
  • 5)quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;
  • 6)quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 31 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art20 · fonte su Normattiva