Art. 20 — Cancellazione dall'albo
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L'impresa e' cancellata dall'albo:
- 1)quando la cancellazione sia da essa richiesta;
- 2)quando la sua attivita' sia di fatto cessata;
- 3)quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa;
- 4)quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata;
- 5)quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato; 17
- 6)quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21. 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
17con decorrenza dal 1 luglio 2001
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che i numeri 5) e 6) del comma 1 del presente articolo sono abrogati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001".
Testo in vigore dal 31 dicembre 2000 al 27 febbraio 2002
