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Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purche' riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 17 Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione. Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395

17

con decorrenza dal 1 luglio 2001

Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che i commi 1 e 3 del presente articolo sono abrogati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001".

Testo in vigore dal 31 dicembre 2000 al 27 febbraio 2002

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art23 · fonte su Normattiva