Art. 35 — Elencazione delle cose
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Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata. L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 29 aprile 1978
