Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 22 — Comunicazione degli addebiti

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I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art22 · fonte del testo