Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 22 — Comunicazione degli addebiti
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I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
