Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 6 — Comitato centrale per l'Albo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1965 al 23 novembre 1986. Leggi il testo vigente →

Presso il Ministero dei lavori pubblici e' costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori. Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e puo' articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni. Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della meta' dei componenti e a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, e' ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici, il quale ove non ritenga di respingerlo, puo' disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato. Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attivita' al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne da' comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri. Il Comitato centrale e' presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' costituito:

  • a)da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
  • b)da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vice-presidente del Comitato;
  • c)da un un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;
  • d)da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;
  • e)da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo; ((f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;)) g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
  • h)dal capo dell'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del Comitato. Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, gia' esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti. Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888. Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1965 al 23 novembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art6 · fonte su Normattiva