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Spetta al consiglio del collegio provinciale:
- a)la tenuta dell'albo;
- b)la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della Nazione. Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.
Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991
