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Spetta al consiglio del collegio provinciale:

  • a)la tenuta dell'albo;
  • b)la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della Nazione. Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art12 · fonte su Normattiva