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L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo funzionamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola dall'Azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei. Presso l'Azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto e' abilitato ad operare, nonche' dei limiti di quantita' di prodotto entro i quali puo' eseguire l'intervento. Sulla base della domanda dell'interessato, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacita' finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 30 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art10 · fonte su Normattiva