Art. 20 — Scioglimento dell'Amministrazione
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L'Amministrazione dell'Ente puo' essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando, per gli altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'Ente. Lo scioglimento dell'Amministrazione e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto e' stabilito il termine entro cui dovra' procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed e' nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010
