Art. 20 — Organizzazione dell'ente
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L'ente "Ferrovie dello Stato" deve essere organizzato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
- 1)l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente puo' costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e societa' a totale partecipazione pubblica;
- 2)gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;
- 3)la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicita' gestionale e l'incremento della produttivita' dell'ente;
- 4)le relazioni sindacali, oltreche' al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere improntate a correttezza ed imparzialita' ed essere coerenti con i principi dell'autoregolamentazione della conflittualita'.
Testo in vigore dal 30 maggio 1985 al 14 luglio 1988
