Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Art. 27 — Norme di attuazione
Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, puo' costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilita' e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.
Testo vigente dal 30 maggio 1985
