Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 26 — Insediamento del consiglio di amministrazione e norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente. La gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato" secondo le modalita' previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art26 · fonte su Normattiva