FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad organizzare i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo più vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per ciò che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).
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