Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterra' di deferirgli. Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art17 · fonte del testo