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[1]L'Ente avra' una Sezione tecnico-industriale con gestione autonoma per perseguire le seguenti finalita':

  • a)compiere o incoraggiare con adeguati contributi, studi, esperimenti e ricerche per trovare nuovi e piu' utili campi di lavoro per la coltivazione delle miniere solfifere o nuovi metodi pel trattamento del minerale;
  • b)agevolare con premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca e concessioni minerarie; oppure provvedervi direttamente ed anche in partecipazione con terzi. A tal uopo entro il precedente mese di giugno di ogni esercizio verra' presentato dall'E.Z.I. al Ministero delle corporazioni per la preventiva approvazione, il programma di lavori e di attivita' da svolgersi nell'esercizio successivo;
  • c)interessarsi in genere di tutto cio' che puo' essere ritenuto utile per migliorare, dal punto di vista tecnico ed economico, l'industria mineraria dello zolfo.

[2]L'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana, istituito con R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 965, e' sciolto, ed e' assorbito dalla Sezione predetta, la quale assume le relative operazioni di liquidazione e si sostituisce ad esso anche per quanto si attiene ai rapporti con la Societa' generale elettrica della Sicilia derivanti dalle convenzioni 11 maggio 1926-IV, e 6 ottobre 1927-V, relative alla elettrificazione delle miniere di zolfo della Sicilia.

[3]Il Comitato esecutivo di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, e' soppresso.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art4 · fonte del testo