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[1]I concessionari delle miniere di zolfo della Sicilia, che, allo scadere di un anno dal termine della gabella in corso, ove essa esista, e negli altri casi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto alla regolare lavorazione delle miniere predette, o direttamente o trasferendo nelle forme di legge le rispettive concessioni a societa' legalmente costituite od anche sulla base di un rapporto di partecipazione con l'Ente Zolfi Italiani, saranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione.

[2]Per regolare lavorazione si intende l'apprestamento di mezzi tecnici e finanziari adeguati allo sfruttamento dei singoli giacimenti. La valutazione di tali elementi e' rimessa al giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni.

[3]Le miniere per le quali sia avvenuta la dichiarazione di decadenza, potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione ad altre ditte che presentino sufficienti requisiti di capacita' tecnica e finanziaria e, in via subordinata, all'Ente Zolfi Italiani; in tali casi il Ministro per le corporazioni ha la facolta' di stabilire un compenso annuo in natura od in denaro, a carico del nuovo cancessionario ed a favore dei concessionari decaduti, compenso che non potra' essere comunque corrisposto per un periodo di tempo superiore ai 10 anni.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art5 · fonte del testo