Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' affidato all'Ente il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo, promuovendo la costruzione di case operaie, di dormitori, di refettori, di opere per trasporti di acqua potabile e la istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, e organizzando la profilassi e la lotta contro le malattie professionali dei minatori. Per adempiere a questi compiti l'Ente avra' una Sezione di assistenza sociale.

[2]Al detto scopo l'Ente ha facolta' di concedere contributi alle aziende minerarie che, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, eseguano opere o istituiscano servizi riconosciuti rispondenti alle finalita' predette.

[3]La misura dei contributi puo' essere stabilita fino a concorrenza della meta' della spesa che per le singole opere o servizi, sulla base dei relativi progetti e preventivi di spesa che saranno sottoposti alla sua approvazione, l'Ente avra' riconosciuta necessaria; i contributi saranno corrisposti in base agli stati di avanzamento delle opere medesime o alla messa in efficienza dei servizi.

[4]A tal fine l'Ente Zolfi Italiani sara' dotato di un apposito fondo costituito da una assegnazione da parte dello Stato di lire tre milioni all'arma per dodici esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1939-40. 1

[5]Per un periodo uguale a quello per il quale e' concessa la garanzia di un prezzo minimo allo zolfo prodotto nel Regno, sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sara' liquidato ai produttori, l'Ente trattiene la somma di lire dieci da devolversi ad incremento del fondo di cui al capoverso precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 ottobre 1950, n. 904

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La L. 27 ottobre 1950, n. 904 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegnazione da parte dello Stato, di cui al comma quarto dell'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevata, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire sessanta milioni".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1940 al 12 dicembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 ottobre 1950, n. 904

    La L. 27 ottobre 1950, n. 904 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegnazione da parte dello Stato, di cui al comma quarto dell'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevata, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire sessanta milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art7 · fonte del testo