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Le disposizioni della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 25, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, convertito nella legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129, relative agli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia sono prorogate fino alla scadenza dei singoli contratti.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art8 · fonte del testo