Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 14 agosto 1975. 111 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
tolto: a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
tolto: b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
tolto: c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
tolto: d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire. La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile. La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art24 · fonte del testo