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Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'art. 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3 e il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo. Le somme destinate all'assistenza, sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963
